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Visualizzazione post con etichetta corsi antincendio. Mostra tutti i post
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mercoledì 8 novembre 2023

Quali sono le novità introdotte con il nuovo decreto antincendio?

 


E’ stato pubblicato da INAIL un nuovo documento tecnico sulle novità in merito alla prevenzione incendi sui luoghi di lavoro. La normativa infatti, negli ultimi anni, ha visto diverse evoluzioni e, lo scopo di questo documento è quello di accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio e alla loro messa in pratica.

Il testo analizza i 3 decreti ministeriali che, nel 2021, hanno modificato (sviluppando a anche abrogando) la normativa già in essere.

Primo decreto: manutenzione attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio

Il primo decreto dà indicazioni sulla corretta manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

È costituito da un articolato normativo e da due allegati: “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” e “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Secondo decreto: gestione dei luoghi di lavoro

Il secondo si focalizza sulla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, sulle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

È costituito da un articolato normativo e da cinque allegati: “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio”, “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza”, “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio”, “Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio”, “Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio”.

Terzo decreto: valutazione dei rischi d’incendio

Il terzo infine riguarda la valutazione dei rischi d’incendio, e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi.

Il decreto fornisce, nell’Allegato I, specifiche indicazioni per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Viene introdotto un vero e proprio MINI-CODICE per la valutazione del rischio di incendio e vengono specificate nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione, nonché le misure organizzative e gestionali antincendio che devono essere adottate nei luoghi di lavoro cosiddetti a basso rischio di incendio, rinviando i luoghi di lavoro non ricadenti fra quelli a basso rischio di incendio al Codice di prevenzione incendi (o alle regole tecniche di prevenzione incendi “tradizionali”, qualora applicabili).

Il decreto contiene le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, e si propone quale regola tecnica per i luoghi di lavoro privi di specifica regola tecnica. L’approccio proposto ricalca quello del Codice di prevenzione incendi, sebbene con contenuti in forma ridotta e semplificata; il decreto è costituito da un articolato normativo e da un solo allegato.

Statistiche sugli infortuni causati da incendi o esplosioni

Il documento termina con una parte di statistiche relative agli infortuni gravi causati da incendi o esplosioni, soffermandosi ad analizzarne le cause, in larga parte dovute al mancato rispetto o all’inadeguata conoscenza delle norme di sicurezza.

Non possiamo mai ricordare abbastanza spesso quanto la conoscenza sia uno dei fattori chiave della prevenzione antincendio e, in generale, della sicurezza sul lavoro. Grazie all'opera di enti riconosciuti per la sicurezza sul lavoro è possibile effettuare corsi di formazione antincendio per tutti i lavoratori di una azienda.

lunedì 21 agosto 2023

Nuovo decreto antincendio INAIL: quando si applica in azienda

 


Nel 2021, INAIL ha pubblicato una serie di nuovi decreti in materia di prevenzione antincendio nelle aziende italiane; lo scopo dei decreti era aggiornare le normative già in essere per migliorare il livello di sicurezza. Ma come vengono messe in pratica?

Antincendio: quando si applica il nuovo decreto

Le disposizioni contenute nel Decreto sulla sicurezza antincendio interessano tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative.
(Eccezioni: mezzi di trasporto, industrie estrattive, pescherecci, campi e tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale).
Non fanno invece eccezione i cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Quando serve il piano antincendio

Sarà obbligo del Datore di lavoro redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:

  • sul luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • il luogo di lavoro è aperto al pubblico e, indipendentemente dal numero dei lavoratori, sono contemporaneamente presenti più di 50 persone;
  • il luogo di lavoro in cui si svolgono le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi, elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011.

Le Aziende che non rientrano nelle casistiche sopra elencate hanno l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio che andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.

Addetti al servizio antincendio

Il decreto conferma anche l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati addetti al servizio antincendio che dovranno frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento (ogni 5 anni).

Cambia la denominazione dei corsi, non più divisi in categorie di rischio ma in livelli: 

  • Rischio basso > diventa LIVELLO 1. 
  • Rischio Medio > diventa LIVELLO 2. 
  • Rischio Alto > diventa LIVELLO 3.

Vengono individuati 3 percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

Attività di livello 3 – ex RISCHIO ELEVATO

Rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.

Per tali attività è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Attività di livello 2 – ex RISCHIO MEDIO

Rientrano le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11 con esclusione delle attività di livello 3.

Per le attività di “livello 2” è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore.

Attività di livello 1 ex RISCHIO BASSO

Rientrano le attività non incluse tra quelle precedenti, ad esempio gli alberghi fino a 25 posti letto, ristoranti, ecc.. per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

La cosa più importante nella sicurezza antincendio resta comunque sempre la prevenzione. La prevenzione è fondamentale perché, in caso di incendio, le conseguenze possono essere molto gravi e causare danni a persone, a beni materiali e all'ambiente circostante.

Per assicurarsi il miglior livello di prevenzione, è sempre bene affidarsi ad enti riconosciuti per corsi di formazione per la sicurezza antincendio; enti in grado di mettere in campo preparatori esperti e fornire conoscenze e consulenza per organizzare la prevenzione dei rischi e la gestione della sicurezza sul lavoro.

Solo con una formazione certificata e una consulenza professionale potrete assicurare un adeguato livello di prevenzione.