dal blog www.dalcassetto.com, a cura di Emanuela Astolfi, presidente Avvocato del Cittadino
Cari amici,
oggi affrontiamo un argomento che è un “tormentone” per il nostro Sportello Famiglia:
 chi si vuole separare o si è già separato ed ha dei figli minorenni, ci
 sottopone sempre la stessa domanda “Posso vietare al mio ex di vedere i
 figli con la nuova compagna?”
Chiarisco subito un primo punto: nel titolo di questo articolo scrivo “nuova compagna” perché sono più frequentemente le donne a richiedere tale proibizione, ma ovviamente con mancano casi di uomini che avanzano la stessa pretesa.
Quindi mi raccomando, non vi fate fuorviare dal titolo, si basa su una semplice statistica personale.
Ma andiamo al sodo. In generale, la risposta è no. Se non sussistono pregiudizi per il minore non ci sono divieti.
 Non possiamo limitare la libertà dell’altro. E, soprattutto, non 
possiamo perderci in ossessive previsioni e regolare eventi futuri ed 
incerti, visto che, in molti casi, i coniugi che si presentano insieme 
al nostro sportello informativo non hanno neppure nuovi, attuali, 
compagni.
E’ comprensibilissima la paura, il senso d’impotenza
 e soprattutto il dolore che i coniugi provano al solo pensiero che una 
terza persona si inserisca nella vita dei loro piccoli. Ma nessuno dovrà mai sostituirsi alla figura genitoriale, prendendo decisioni riguardo la vita e l’educazione dei bambini.
Ricordiamoci che è il superiore interesse del minore il punto chiave.
 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 283/2009, ha evidenziato che 
non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i 
figli della coppia, sussistendo, nel caso di specie, una relazione stabile ed equilibrata. Anche il Tribunale di Milano,  sez. IX civ., con ordinanza 23 marzo 2013, ha ribadito:”In
 assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, 
il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella 
sua nuova relazione sentimentale … Peraltro, il divieto di 
frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario, di 
fatto può tradursi in una lesione del diritto di visita inclusivo del 
pernottamento perché il nuovo partner non è un mero ospite che può 
essere allontanato tout court dalla casa; l’effetto sarebbe porre il 
padre di fronte ad una scelta che mette da una parte la nuova compagna e
 dall’altro il figlio; quanto troverebbe giustificazione solo se il 
preminente interesse della prole fosse esposto a rischio [..]”
Personalmente, ritengo che il punto chiave sia il buon senso. E’ il buon senso che deve suggerire al padre (o alla madre) di far entrare gradualmente il nuovo partner nella vita del figlio. E’ il buon senso che deve dettare il rispetto dei ruoli
 ed impedire interferenze inopportune, essendo già di per sé la 
divisione dei coniugi un’esperienza difficile e piena di sofferenze. 
Forse, sarebbe opportuno non condividere, in particolar modo nei primi 
periodi della separazione, la casa con nuovi compagni nei giorni in cui 
si sta con i figli. In ogni caso, bisogna arrivare al punto di accettare
 i cambiamenti: è importante considerare che non “si vince” facendola pagare all’altro,
 cercando di creargli problemi o macchiando strumentali vendette. Si 
vince mettendosi anche nei panni dell’ex partner. Portando rispetto. E 
soprattutto mettendo al primo posto la volontà di ricostruire una nuova 
serenità.
Presto ci occuperemo di nuovi temi in materia di famiglia, mandatemi 
le vostre segnalazioni sugli argomenti che volete che affronti a info@avvocatodelcittadino.com e sul sito 
www.dalcassetto.com
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